Per Agenzie Pubbliche o Uffici Pubblici di Affari si intendono, ai sensi dell’art. 205 del R.D. 06.05.1940 n. 635, quelle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina di settore.
L’agenzia di affari si configura quando è caratterizzata dai seguenti elementi:
- l’attività svolta con carattere di abitualità, non occasionale, mediante utilizzo di adeguata professionalità, e condotta in forma organizzata come disposto dall’art. 2082 del c.c.;
- l’offerta pubblica, cioè un’offerta di prestazione rivolta a chiunque ne faccia richiesta, esercitata in una idonea sede aperta al pubblico;
- la prestazione, consistente in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
- il fine di lucro, cioè il carattere imprenditoriale dell’attività svolta (che non è, quindi, erogata a titolo gratuito).
Il soggetto interessato ad intraprendere l’attività di Agenzia di Affari, o l’eventuale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773:
Non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione;
Non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Sono escluse dal novero delle agenzie d’affari:
- Le agenzie di viaggio;
- Le agenzie di pegno e di recupero crediti;
- Le agenzie di pubblici incanti;
- Le agenzie matrimoniali;
- Le agenzie di pubbliche relazioni;
- Le agenzie immobiliari;
- Le agenzie di collocamento;
- Le agenzie di scommesse;
- Le agenzie di pubblicità intese come studi di pubblicità, che comportano la professione di “pubblicitario”, “grafico”, o simili.
Le agenzie di spedizione e di trasporto di merci mediante autoveicoli di cui alla Legge n. 1349/1935, comprese le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili, a norma dell’art. 206 del citato R.D, nonché le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza non riconducibile ad autorità di Pubblica Sicurezza, come i cambiavalute e le agenzie di emigrazione.
La cessazione dell’attività deve essere comunicata all’Ufficio Agenzie di Affari della Ripartizione Sviluppo Economico, mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dall’Ufficio con consegna contestuale del titolo autorizzativo.
- R.D.18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635 – Regolamento di Esecuzione
- Planimetria dei locali in scala firmati da un tecnico abilitaton. 2 marche da bollo da € 14,62;
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destinazione d’uso del locale;
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(esclusivamente per i locali espositivi con superficie totale lorda superiore a mq. 400) copia del certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco;
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(esclusivamente per le agenzie di compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati per conto terzi che utilizzino locali espositivi con superficie totale lorda superiore a mq. 400 o dove siano ricoverati più di 9 veicoli o 36 motocicli) copia del certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco;
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tabella delle operazioni con l’indicazione delle tariffe (art. 120 T.U.L.P.S.), già munita di “visto di conformità” dell’Ufficio Prezzi della Camera di Commercio in duplice copia, di cui una in bollo;
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registro giornale degli Affari (art. 120 T.U.L.P.S.);
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dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla composizione societaria, o copia atto costitutivo;
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fotocopia del documento di identità dell’interessato e di eventuali altri dichiaranti, qualora le firme non siano apposte in presenza dell’impiegato addetto;
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(esclusivamente per le agenzie di spedizione) parere favorevole/certificato di iscrizione nell’Albo degli spedizionieri presso la Camera di Commercio;
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autocertificazione antimafia degli altri responsabili societari, come sopra indicato. In alternativa: certificazione della Camera di Commercio riportante la dicitura: “Nulla-osta ai fini dell’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni” .