Le attività di acconciatore ed estetista sono soggette alla sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, e non sono subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
Alle imprese artigiane esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative al commercio, ovvero, l’attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio.
L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.
L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale
Lo svolgimento dell’attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale
Non è consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della legge n. 443/1985 o nel Registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580/1993.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
– artt. 77 e 78, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein);
– art. 10, comma 2, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche“, così come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40;
– legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore“;
– legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante “Disciplina dell’attività di estetista“;
– legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini“;
– “Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di acconciatore maschile, acconciatore uomo-donna, acconciatore per donna, estetista“, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dell’11 febbraio 1997.
Per tutte le SCIA:
fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
Per le SCIA di nuova apertura:
- piantina del locale;
- certificato di agibilità del locale (o, in alternativa, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario e di un tecnico abilitato, recante il timbro di ricezione presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata)
- certificato di destinazione d’uso del locale sede dell’attività (o, in alternativa, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario e di un tecnico abilitato, recante il timbro di ricezione presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata)
- ALLEGATO A – autocertificazione antimafia (per la ditta individuale o per il legale rappresentante della Società);
- ALLEGATO B – autocertificazione antimafia (per i soci della Società);
- ALLEGATO C – autocertificazione antimafia e dichiarazione del responsabile tecnico attestante il possesso della abilitazione professionale e relativa documentazione;
- autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. Foggia – Dipartimento Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.);
- (solo per le Società) copia dell’atto pubblico costitutivo;
- (solo per le Società) certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; o, in alternativa, (solo per gli estetisti) iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.
Per le SCIA di trasferimento di sede o ampliamento di superficie:
- piantina del locale;
- certificato di destinazione d’uso del locale sede dell’attività (o, in alternativa, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario e di un tecnico abilitato, recante il timbro di ricezione presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata);
- certificato di agibilità del locale (o, in alternativa, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario e di un tecnico abilitato, recante il timbro di ricezione presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata);
- autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. Foggia – Dipartimento Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.).
Per le SCIA di trasferimento della gestione o titolarità, reintestazione:
- ALLEGATO A – autocertificazione antimafia (per la ditta individuale o per il legale rappresentante della Società);
- ALLEGATO B – autocertificazione antimafia (per i soci della Società);
- ALLEGATO C – autocertificazione antimafia e dichiarazione del responsabile tecnico attestante il possesso della abilitazione professionale e relativa documentazione;
- piantina del locale;
- certificato di destinazione d’uso del locale sede dell’attività (o, in alternativa, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario e di un tecnico abilitato, recante il timbro di ricezione presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata);
- certificato di agibilità del locale (o, in alternativa, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario e di un tecnico abilitato, recante il timbro di ricezione presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata);
- autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. Foggia – Dipartimento Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.);
- copia dell’atto pubblico registrato (obbligatorio, in caso di trasferimento della gestione o titolarità);
- (solo per le Società) copia dell’atto pubblico costitutivo del nuovo gestore o titolare;
- (solo per le Società) certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; o, in alternativa, (solo per gli estetisti) iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.
Per le SCIA di modifica della ragione sociale:
- autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. Bari – Dipartimento Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.);
- copia dell’atto pubblico registrato di modifica della ragione sociale;
- certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
Per le SCIA di cambio amministratore
- ALLEGATO A – autocertificazione antimafia del nuovo amministratore;
- ALLEGATO C – autocertificazione antimafia e dichiarazione del responsabile tecnico attestante il possesso della abilitazione professionale e relativa documentazione (eventuale, se il nuovo amministratore è anche responsabile tecnico);
- autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. Bari – Dipartimento Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.);
- certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
Per le SCIA di nomina o sostituzione del responsabile tecnico:
- ALLEGATO C – autocertificazione antimafia e dichiarazione del responsabile tecnico attestante il possesso della abilitazione professionale e relativa documentazione;
- autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. Foggia – Dipartimento Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.).
Per le SCIA di sospensione o cessazione dell’attività:
- originale dell’autorizzazione e/o titolo abilitativo sostitutivo (D.I.A. o S.C.I.A.) (da restituire all’ufficio);
- copia dell’atto registrato di cessione o fitto d’azienda.