Possono essere realizzati tutti gli interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super-DIA e per tutti gli interventi per cui gli enti locali non ammettono la DIA.
I lavori possono iniziare contestualmente al deposito in comune della segnalazione in quanto si attiva un “silenzio-assenso” a posteriori: l’Amministrazione ha solo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione per emettere provvedimenti di divieto al proseguo delle attività ed eventuale ripristino delle opere e dei luoghi.
- modifica della destinazione d’uso compatibile o funzionale;
- risanamento e restauro conservativo;
- ristrutturazione edilizia cosiddetta “leggera”
- manutenzione straordinaria che incide su parti strutturali;
- varianti in corso d’opera al permesso di costruire
- eliminazione di barriere architettoniche che incidono sulla sagoma dell’edificio
- movimenti di terra non legati ad attività agricole
- installazione di pannelli solari/fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare all’interno dei centri storici
- installazione di serbatoi interrati di Gpl oltre i 13 mc
VALIDITA’ : 3 anni
VINCOLI: nel caso di immobili soggetti a vincolo storico-artistico o paesaggistico-ambientale non è possibile ricorrere alla SCIA, fatto comunque salvo l’ottenimento, prima di avviare i lavori, dell’autorizzazione specifica in caso di vincoli (atti di assenso)
La S.C.I.A., una volta presentata, potrà essere verificata dal Comune nei successivi sessanta giorni. Nel caso la verifica della regolarità formale, della completezza della documentazione presentata e della correttezza del calcolo del contributo di costruzione, risulti positiva, il Comune attesta la chiusura del procedimento; in caso contrario, comunque nel termine dei sessanta giorni dalla presentazione, il Comune notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento previsto e/o chiede le integrazioni del caso. Nel caso la documentazione sia integrata, il Comune comunica all’interessato la possibilità di avviare i lavori.
Qualora la S.C.I.A. riguardi un immobile vincolato come bene culturale o paesaggistico, dovrà essere preceduta dal preventivo rilascio dell’autorizzazione o del parere richiesti dalle relative normative di riferimento.
- Compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo – da parte del proprietario o avente titolo;
- Relazione tecnica di asseverazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
- Elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori con allegato documento di identità, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., D.U.R.C.;
- Ricevuta del versamento del contributo di costruzione, se dovuto;
- Ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, salvo conguaglio che verrà richiesto dall’Amministrazione Comunale in relazione alla consistenza dell’intervento;
- Ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della SCIA, ove ricorra il caso.
- autodichiarazione da presentare al Comune su apposito modulo
- attestazioni del professionista abilitato, anche per raccomandata con avviso di ricevimento
- DURC
- atti di assenso
A CHI RIVOLGERSI:
Ufficio Tecnico-Urbanistico
Responsabile:
PEC: _____
Ufficio tecnico –
Tel.: 088._________ Fax: 088._____________
- L’importo dei diritti di segreteria è di € € 70,00 (salvo conguaglio calcolato dagli uffici comunali in relazione alla consistenza dell’intervento ) e può essere corrisposto tramite: COMUNE DI DELICETO (FG)
Corso regina Margherita, 45 C.C. n°12968715
B.B. su IBAN: IT 20 G 05424 04297 00000 70010 07:
NORME COMUNALI O SUPERIORI:
DPR 06.06.2001 n. 380, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Legge Regionale 11.03.2005 n.12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”
Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Il testo di legge è disponibile al sito www.normattiva.it
NON TUTTI SANNO CHE:
La mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, comporta l’applicazione delle sanzioni previste nel Titolo IIV Capo II del DPR 380/2001.