Com’è noto la Giunta Regionale, con delibera n° 1748 del 15/12/2000, approvò definitivamente il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.), strumento di pianificazione territoriale sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale, che ha la finalità primaria di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali ed in particolare di quelle paesaggistiche. Il P.U.T.T./P. ha integrato gli ordinamenti vincolistici già vigenti sul territorio ed introdotto nuovi contenuti normativi. In particolare, le cosiddette “prescrizioni di base “ sono volte a tutelare le componenti paesaggistiche “strutturanti ” l’attuale assetto paesistico-ambientale. Si evidenzia che le “prescrizioni di base “ sono direttamente ed immediatamente vincolanti e prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela paesaggistica.
1. Entrato in vigore il Piano, entro 180 giorni, il Sindaco, provvede:
1.1- a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente le perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi così come definiti nel titolo II, e le perimetrazioni degli ambiti territoriali distinti così come definiti nel titolo III, individuati nelle tavole del Piano’ e negli elenchi allegati alle presenti Norme,adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata;
1.2- a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente, le aree dei “territori costruiti” di cui al punto 5.3 dell’art. 1.03 -se presenti-, già rappresentate sulla cartografia catastale.
1.3- a trasmettere all’Assessorato Regionale all’Urbanistica le perimetrazioni dei due punti che precedono.
2. In caso di inadempienza del Sindaco, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall’art.55 della l.r.n.56/80.
3. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori/opere da eseguirsi in siti ricadenti negli “ambiti territoriali estesi” di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 dell’art.2.01, e per quelli da eseguirsi sugli immobili ricadenti nell’Ambito Territoriale “D” (punto 1.4 dell’art.2.01) vincolati ex titolo II del D.vo n.490/1999, il Comune non rilascia la autorizzazione o concessione edilizia in assenza della autorizzazione paesaggistica (art.5.01), salvo che per gli interventi esentati (art 5.02).
4. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori o opere da eseguirsi nei siti ricadenti nell’ambito territoriale “D” (punto 1.4 dell’art.2.01) -esclusi quelli. vincolati ex legge 149711939 ed ex titolo II del D.vo, n.490/1999: di cui al punto precedente-, e quelli ricadenti nell’ambito territoriale “E” (punto 1.5 dell’art.2.01), il Comune rilascia la autorizzazione o concessione edilizia previo motivato parere sulla qualificazione paesaggistica dei lavori da parte della Commissione Edilizia Comunale.
5. In sede di riporto sulla cartografia di cui al punto 1.1, il Sindaco deve tenere conto dell’avvenuto accoglimento totale o parziale delle osservazioni.
6. L’Assessorato Regionale all’Urbanistica. nel termine di 60 giorni dal ricevimento. attesta la coerenza al Piano delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente articolo; decorso tale termine, dette perimetrazioni si intendono coerenti al Piano.
Con NOTA del 10 maggio 2006 per agevolare la corretta predisposizione, da parte delle Amministrazioni, degli adempimenti sopra citati, ha ritenuto utile
fornire in allegato alcune indicazioni tecniche e procedurali.